Martedì, 24 Marzo 2020 11:19

CORONAVIRUS - EMERGENZA ITALIA

Deroghe alla sospensione attività non rientranti allegato 1 DPCM 22.02.2020

Il DPCM 22 marzo 2020 ha previsto all’art. 1 lett. a) la sospensione da completare entro il 25 marzo 2020 di tutte le attività industriali e commerciali che non rientrino nella nozione di “attività essenziali”, definite in base ai codici ATECO dell’allegato 1 dello stesso DPCM (allegato).

Tuttavia sono state previste, sempre dall’art 1 DPCM, deroghe a favore della prosecuzione di attività delle aziende, alcune “automatiche” - lett.c); lett.e) e lett.f) - nonché altre ipotesi, previa comunicazione o richiesta di autorizzazione al Prefetto:• lett. d) per le aziende che assicurino continuità nelle filiere di attività dell’allegato 1, previa comunicazione al Prefetto;

• lett. g) per le aziende che operino a ciclo continuo e dalla interruzione derivino grave pregiudizio all’impianto o pericoli gravi, previa comunicazione al Prefetto

• lett. h) per le industrie dell’aerospazio e della difesa nonché delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto

Per le causali di cui alle lettere d) e g) si può procedere con l’operatività, inviando al Prefetto i fac simile allegati (salva la possibilità del Prefetto di sospenderla qualora ritenga non ne sussistano le condizioni).

Per le causali di cui alla lettera h), il fac simile di richiesta di autorizzazione necessità di “previa autorizzazione” da parte del Prefetto.

Si allega inoltre la circolare interpretativa.

Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito, acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.