Giovedì, 10 Settembre 2020 09:38

CORONAVIRUS - EMERGENZA ITALIA

Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 7 settembre 2020

Si segnala che, è stato pubblicato sulla GU n. 222 del 7.09.2020, il DPCM 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”
Il provvedimento ha vigenza fino al 7 ottobre 2020.
Il nuovo DPCM proroga le misure previste dal DPCM 7.08.2020 e conferma l’efficacia delle Ordinanze del Ministero della Salute del 12 agosto e del 16 agosto 2020 fino al 7 ottobre p.v.
Pertanto, vengono confermate le misure relative all’obbligo di utilizzare la mascherina “nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”. Permane “l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.
Il comma 3 stabilisce che l’art. 1, commi 1 e 2, dell’Ordinanza del Ministro della Salute 12.08.2020 non si applica nei casi previsti dall’articolo 6, commi 6 e 7, del DPCM 7 agosto 2020: quindi, dovrebbero essere esentati dall’applicazione determinati soggetti. Pertanto, dovrebbe risultare dal “combinato disposto” delle normative di cui sopra che: coloro che hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna e rientrano nelle “categorie di esenzione” previste dall’art. 6 suddetto non dovranno sottoporsi alle misure di prevenzione (alternative: presentazione al vettore o a chiunque sia deputato di effettuare i controlli test molecolare o antigenico nelle 72 ore antecedenti (tampone negativo) all’ingresso nel territorio nazionale oppure obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile” e, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’ASL di riferimento; in attesa di sottoporsi al test le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora).
Vengono apportate, anche, delle modificazioni con l’art. 4 al DPCM 7.08.2020, che riguardano in particolare l’attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado e nelle Università; l’ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva; inoltre, esenzione dell’applicazione delle misure previste dal DPCM del 7 agosto scorso (art. 6, commi da 1 a 5), per gli ingressi “non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della Salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo”.
Viene sostituito il contenuto dell’Allegato 15 “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico”, con un nuovo Allegato, che, in particolare, consente “nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico, anche extraurbano, ed in considerazione delle evidenze scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’ 80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti. Il ricambio dell'aria deve essere costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei finestrini o di altre prese di aria naturale”
Sono sostituiti anche altri Allegati al DPCM 7.08.2020, come l'Allegato 16 (Linee guida per il trasporto scolastico), l'Allegato 20 (Spostamenti da e per l'estero) e, infine sono aggiunti due nuovi Allegati: Allegato 21 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi per l’infanzia“ e Allegato 22 “Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie”.
Il provvedimento è reperibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-07&atto.codiceRedazionale=20A04814&elenco30giorni=false

DPCM 7 settembre 2020

Allegato A DPCM 7 settembre 2020

Allegato B DPCM 7 settembre 2020

Allegato C DPCM 7 settembre 2020

Allegato D DPCM 7 settembre 2020

Allegato E DPCM 7 settembre 2020

 

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