Mercoledì, 10 Gennaio 2024 12:08

APPROVATO D.LGS. 27 DICEMBRE 2023 N. 209 “ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE IN MATERIA DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE”

Il Decreto contiene importanti disposizioni in tema di reshoring di società 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2023 è stato pubblicato il D.Lgs. 27 dicembre 2023 n. 209 “Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. In particolare si segnala l’art. 6 “Trasferimento in Italia delle attività economiche” che contiene alcune importanti disposizioni in tema di reshoring di società. Di seguito si riepilogano i punti salienti del suddetto articolo:

  • non concorrenza alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRES e dell’IRAP del 50% dei redditi imponibili derivanti da attività economiche trasferite da Paesi UE o SEE nel territorio italiano;
  • la predetta agevolazione troverebbe applicazione a partire dal periodo d’imposta in corso al momento in cui avviene il trasferimento, e per i cinque periodi d’imposta successivi, innalzati a dieci per le grandi imprese, da individuarsi sulla base dei parametri dettati dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 (i.e., 250 dipendenti, 50 milioni di euro di fatturato e 43 milioni di totale di bilancio);
  • sono escluse le attività esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento, nell’ottica di evitare che siano agevolate attività nuovamente trasferite al solo fine di beneficiare del vantaggio fiscale;
  • il contribuente è obbligato a mantenere separata la contabilità idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito e del valore della produzione netta agevolabile;
  • l’agevolazione cessa se nei cinque periodi d’imposta successivi alla scadenza del regime agevolativo, ovvero dieci se trattasi di grandi imprese individuate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, c’è un nuovo offshoring, anche parziale, delle attività in qualsiasi altro Stato (anche UE o SEE), per cui il beneficiario sarà tenuto al pagamento delle imposte oggetto dello sgravio, unitamente agli interessi;
  • l’efficacia di tali disposizioni, le quali decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del Decreto) è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea.
Si allega il testo della Gazzetta Ufficiale n.301 contenente il testo del D.L.gs. n.209/2023 (rif. pp. 5-50)
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